Aziende energivore: dal Decreto Condizionalità Green nuovi criteri per accedere agli aiuti

Interno di industria. Aziende energivore: nuovi criteri dal decreto condizionalità green
Il Decreto Condizionalità Green pone nuovi criteri alle aziende energivore per poter accedere alle agevolazioni statali. Tutti i dettagli.

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Il MISE, con il Decreto Condizionalità Green firmato il 10 luglio 2024 pone nuovi criteri alle aziende energivore per poter accedere alle agevolazioni. Oltre ad aver istituito nuove condizioni per l’assolvimento degli obblighi delle imprese altoconsumanti, il Decreto chiarisce anche come saranno eseguiti i controlli.

I nuovi obblighi per le Imprese Energivore per accedere agli incentivi.

Tutte le imprese ad alto consumo di energia che beneficiano delle agevolazioni in bolletta destinate al finanziamento delle fonti rinnovabili dovranno, d’ora in poi, essere in possesso di una diagnosi energetica.

Oltre alla diagnosi energetica, le suddette aziende sono ora tenute ad adottare una delle seguenti misure:

  • attuare le raccomandazioni esplicitate dal rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno aziendale con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota minima pari al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che portino a riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Altri adempimenti richiesti dal Decreto Condizionalità Green alle aziende energivore.

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  • L’azienda Energivora dovrà comunicare, per ogni anno di fruizione degli incentivi, la scelta tra le tre condizionalità per ottemperare all’obbligo. Le modalità di comunicazione della scelta sono rese note tramite un provvedimento di ARERA.
  • Qualora l’impresa scelga di effettuare gli interventi in diagnosi, questi dovranno essere iniziati per un terzo del valore nel primo anno e il completamento dovrà avvenire entro il secondo anno successivo a quello di agevolazione.
  • Il Decreto, inoltre, prevede che se nelle raccomandazioni del rapporto di diagnosi energetica non siano presenti interventi con un tempo di ritorno inferiore ai 3 anni, l’impresa energivora è considerata “adempiente”.

Norme transitorie al Decreto condizionalità Green.

In caso di trasgressione degli obblighi previsti dal Decreto, le aziende energivore saranno tenute a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento.

Il Decreto ha tuttavia previsto, per il solo anno 2024, disposizioni specifiche riguardo la diagnosi energetica. All’articolo 9, comma 1, infatti, si legge: “Con riferimento all’Elenco energivori relativo all’anno 2024, può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni […], la quale si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica ovvero ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 […]”.

Per consultare l’intero decreto, clicca qui.

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