Crediti d’Imposta Energia 1 trimestre 2023

Crediti d'imposta-energia 2023. Come richiederli
Confermata la proroga del Credito d'Imposta energia per il primo trimestre 2023 in favore delle imprese. Scopri come richiederlo.

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Vengono riconosciuti anche nel primo trimestre 2023 i Crediti di imposta per contrastare i costi dell’energia delle imprese, crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 con i decreti Aiuti, Aiuti Bis, Ter e Quater, per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW,  il credito di imposta viene aumentato al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus è riconosciuto se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Inoltre viene concesso un credito di imposta in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Il credito d’imposta è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (ossia, il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Particolarità e modalità di utilizzo dei crediti d’imposta energia 2023.

I bonus presentano caratteristiche comuni:

  • Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • Non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir);
  • Sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il 31 dicembre 2023;
  • Non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti, in particolare quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 72, legge 234/2021);
  • Sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a patto che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto;
  • Possono essere ceduti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In ogni caso, sono applicabili i controlli preventivi e le misure anti frodi (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), secondo cui i soggetti che intervengono nelle cessioni non devono procedere con l’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007). Sono nulli i contratti di cessione conclusi senza rispettare queste regole.

Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere – da Caf, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, iscritti nel registro dei revisori legali, iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria – il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario deve usufruire dei crediti d’imposta con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2023.

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